L'Ici va versata in due rate:
- la prima rata, da pagare tra il 1° e il 30 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata, da pagare tra il 1° e il 20 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.
E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o presso le banche convenzionate con il concessionario stesso, salvo diverse disposizioni del Comune.
I ritardatari possono pagare l'ICI entro trenta giorni dalla scadenza applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 2,5% annuo, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
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Gli importi così determinati a titolo di sanzione ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale appositamente predisposto per lICI avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
Esempio:
Se contribuente effettua il versamento dell'ICI con un ritardo di 22 giorni e limposta da pagare è pari ad 120,00, il calcolo da effettuare è il seguente:
120,00 a titolo di imposta;
4,50 a titolo di sanzione ottenuta dal calcolo: 120,00 x 3,75%;
0,18 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo ottenuti dal calcolo
120 x 2,5 x 22
36.500