Sportello COSAP

Ultima modifica: 21/04/2015

QUANDO SI APPLICA
Il Canone di occupazione di spazi e aree pubbliche viene applicato quando si occupa spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio a vantaggio di singoli soggetti.
Le occupazioni di spazio pubblico possono essere permanenti o temporanee:
- sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno solare, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- sono temporanee:
a) le occupazioni di durata inferiore all'anno solare;
b) le occupazioni abusive, non relative a passi carrabili, e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo concesso, anche se non inferiore all'anno solare.


COME SI DETERMINA IL CANONE
I criteri per la determinazione della tariffa di base per l'applicazione del canone sono individuati secondo i seguenti elementi:
· la classificazione delle strade;
· l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
· la durata dell'occupazione;
· il valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
· il valore economico dell'area in relazione al beneficio ritraibile dall'attività svolta dal titolare della concessione anche in relazione alle modalità di occupazione.

CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE
Le occupazioni, permanenti e temporanee, sono assoggettate al canone proporzionalmente alla durata stabilita nell'atto di concessione e nella misura prevista per le singole tipologie.
Il canone si determina in base alla effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. In caso di più occupazioni, anche della medesima natura, il canone si determina autonomamente per ognuna di esse.
Non si fa comunque luogo all'applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al metro quadrato o lineare.
Per le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

ESENZIONE DEL CANONE
Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:
·occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
·le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
·le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
·le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
·le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
·le occupazioni di aree cimiteriali;
·gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
·le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
·le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
·le occupazioni effettuate dai promotori di manifestazioni od iniziative a carattere politico, sindacale, benefico, promosse da organizzazioni senza fine di lucro, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
·commercio su aree pubbliche in forma itinerante: soste fino a 60 minuti;
·occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
·occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore alle 6 ore;
·occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
·occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

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ESCLUSIONE DAL CANONE
Il canone non si applica:
·alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bacheche e simili infissi di carattere stabile;
·alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato;
·nel caso di occupazione di suolo pubblico comunale da parte di imprese eseguenti lavori per conto del Comune per il periodo strettamente necessario al compimento dei lavori.

MODALITA' DI RICHIESTA DELLE OCCUPAZIONI
Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio deve inoltrare richiesta scritta in bollo all'Amministrazione Comunale entro i seguenti termini:
· almeno dieci giorni prima dalla data di inizio dell'occupazione in caso di occupazione temporanea;
· almeno sessanta giorni prima dalla data di inizio dell'occupazione in caso di occupazione permanente.