Immobili oggetto di sanatoria edilizia

Ultima modifica: 21/04/2015

In base a quanto stabilito dal comma 41, dell’art. 2 della legge n. 350/2003, per i fabbricati oggetto di definizione degli illeciti edilizi, l’imposta è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2003 e andava versata in due rate di pari importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per l’anno 2004, ovvero entro il 30 giungo e 20 dicembre 2004.
 
 Tenuto conto della proroga dei termini per presentare la denuncia in catasto dei fabbricati regolarizzati (come disposto dall’art. 10 del Dl 282/04, convertito dalla L 307/04), il proprietario potrebbe non conoscere ancora la rendita catastale dell’immobile, che è attribuita a seguito della presentazione della denuncia. The wholesale tadalafil FDA has declared these imports as illegal. Sometimes, these clever marketers skulk around message boards and other internet forums and just copy all of the email addresses for each of the people who have posted best price for viagra messages to the board, and they can usually collect thousands of email addresses this way. The next question which raised was as to how much watermelon can buying tadalafil result in such affects. Erectile dysfunction could be viagra viagra a sign of overdose. In questo caso è consentito versare, anche per l’anno 2005, l’imposta sulla base di un valore convenzionale di 2 € per ogni metro quadrato di opera edilizia oggetto della procedura di regolarizzazione. Quando, successivamente, sarà determinata la rendita catastale, sull’eventuale saldo a conguaglio non saranno dovuti sanzioni né interessi. Resta fermo l’obbligo dei contribuenti che hanno regolarizzato gli illeciti edilizi di presentare la dichiarazione Ici.
 
 L’importo dovuto per gli immobili oggetto di regolarizzazione va versato con i codici tributo utilizzati per il versamento dell’Ici relativa agli immobili di cui fanno parte le opere regolarizzate con l’indicazione dell’anno corrispondente.