Il presente URL di pubblicazione dei dati sarà valorizzato, entro il 31 gennaio 2014, con una delle due seguenti tipologie di link:
1. Link diretto al dataset in formato digitale standard aperto;
2. Link ad un indice di dataset contenente una collezione di link, sempre relativi al sito web istituzionale della SA, che puntano ai singoli dataset in formato digitale standard aperto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013
Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n.190/2012.
Art. 3 Informazioni oggetto di pubblicazione
Le informazioni oggetto di pubblicazione sui siti web istituzionali da parte dei soggetti indicati all’articolo 2 sono le seguenti:
Dato | Descrizione |
CIG | Codice Identificativo Gara rilasciato dall’Autorità |
Struttura proponente | Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente |
Oggetto del bando | Oggetto del lotto identificato dal CIG |
Procedura di scelta del contraente | Procedura di scelta del contraente |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Aggiudicatario | Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti |
Importo di aggiudicazione | Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA |
Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura | Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture |
Importo delle somme liquidate | Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA |
Art. 4
Trasmissione dei dati all’Autorità
Gli obblighi di trasmissione all’Autorità delle informazioni di cui all’art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, come indicate all’articolo 3 della presente delibera si intendono assolti, per i contratti di importo SUPERIORE A 40.000 EURO, con l’effettuazione delle comunicazioni telematiche obbligatorie all’Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici
comma 8 codice contratti - Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:(importo ridotto da 150.000 a 50.000 euro dall'art. 8, comma 2-bis, legge n. 94 del 2012) a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; (lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.
Ai fini della semplificazione dell’azione amministrativa, in sede di prima applicazione, per gli appalti di ambito regionale, gli obblighi di trasmissione all’Autorità, previsti dall’’art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione, sono assolti mediante le comunicazioni effettuate ai sensi dell’art. 7, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici, all’Osservatorio dei Contratti Pubblici che le pubblica tempestivamente sul Portale Trasparenza.
Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all’articolo 2 sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate al precedente articolo 3; IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE, PER L’ANNO 2013, GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE ALL’AUTORITÀ SI INTENDONO ASSOLTI MEDIANTE L’EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI PREVISTE DAI SISTEMI SMART CIG O SIMOG.
COMUNICATO DEL PRESIDENTE AVCP del 13 giugno 2013
Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).
Alla luce del complesso iter normativo, iniziato con l’entrata in vigore della legge 190 del 2012 (28 novembre 2012) e terminato da ultimo soltanto con l’adozione del d.lgs 33 del 2013 (20 aprile 2013) il termine di natura ordinatoria inizialmente previsto per la trasmissione all’AVCP dei dati e delle informazioni di cui all’art. 1 comma 32 è da ritenersi posticipato al 31 gennaio 2014, dovendo riguardare tutte le procedure indette da dicembre 2012.
Ai fini di una più dettagliata e completa indicazione dei dati e delle informazioni da fornire ad opera delle amministrazioni interessate si forniscono, altresì, i seguenti chiarimenti concernenti le prime indicazioni operative già fornite nella richiamata deliberazione n. 26/2013:Le procedure oggetto di pubblicazione sono quelle i cui bandi di gara sono stati pubblicati a partire dal 1/12/2012 ovvero, le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell’offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando) siano comunque successive a tale data.
La compilazione della tabella può essere anche soltanto parziale, ossia non contenere tutte le ulteriori informazioni della tabella di cui all’art. 3 comma 1.
Per “Elenco degli operatori invitati a presentare offerta” si intende l’elenco degli operatori che hanno presentato offerta (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e di quelli invitati a seguito di procedura ristretta o negoziata).
Per “Importo delle somme liquidate”, considerata la finalità della legge, deve intendersi l’importo complessivo delle somme erogate dalla stazione appaltante annualmente ed incrementate di anno in anno fino alla conclusione dell’appalto.
Per “Data di ultimazione lavori, servizi, forniture” deve intendersi la data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata in virtù di successivi atti contrattuali.
Nel caso in cui la stazione appaltante, per una data annualità, non abbia alcun contratto da pubblicare ai sensi della normativa dovrà in ogni caso pubblicare all’indirizzo trasmesso all’Autorità un tracciato XML vuoto rispondente alle specifiche tecniche di cui all’allegato tecnico al Comunicato del Presidente del 22 maggio 2013.
Nel caso di gara andata deserta devono comunque essere indicate le sezioni “Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta ed Aggiudicatario”, lasciandole vuote. Nel caso di gara senza esito a seguito di offerte non congrue andrà compilata la sola sezione “Elenco dei soggetti” che hanno presentato offerta ed indicata comunque la sezione “Aggiudicatario”, lasciandola vuota.